I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato devono comunicare ai rispettivi ordini il proprio domicilio digitale (= un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale).

Viene inoltre previsto che qualora il professionista non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo, è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’ordine che, in caso di mancata ottemperanza, il professionista venga sanzionato con sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione di tale domicilio digitale.